Risposta diretta: l’European Accessibility Act (EAA) vale in Italia dal 28 giugno 2025 e riguarda chi offre ai consumatori alcuni servizi digitali, tra cui i servizi di commercio elettronico e i servizi bancari. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate. Chi non rispetta i requisiti rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro. Il testo di riferimento è il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la direttiva (UE) 2019/882.
Sono Andrea Baglioni, sviluppo siti web e e-commerce a Perugia. Non sono un avvocato e questo articolo non è un parere legale. Date, articoli e importi li ho riletti sul testo vigente su Normattiva (aggiornato al 30 dicembre 2025) il 21 ottobre 2026; i riferimenti sono nella sezione Fonti.
Cosa dice il decreto, articolo per articolo
Quando. L’articolo 25 stabilisce che le disposizioni del decreto hanno effetto dal 28 giugno 2025.
A chi si applica. L’articolo 1, comma 3, elenca i servizi coperti:
- servizi di comunicazione elettronica;
- servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi;
- servizi di trasporto passeggeri (aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili): siti web, applicazioni mobili, biglietti elettronici e informazioni;
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico.
Il decreto tutela i consumatori, cioè le persone fisiche che usano il servizio per fini estranei alla propria attività professionale. Un sito vetrina che non vende nulla online e non rientra in una delle categorie sopra non è tra i servizi elencati. Restano altri obblighi, per esempio per la pubblica amministrazione e per i privati con più di 500 milioni di euro di fatturato medio negli ultimi tre anni, che sono soggetti alla legge 4/2004 (articolo 3, comma 1-bis).
Cosa è escluso. L’articolo 1, comma 5, esclude per esempio i contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati né controllati dall’operatore, i contenuti considerati archivi (non aggiornati dopo il 28 giugno 2025) e i media preregistrati e i file per ufficio pubblicati prima di quella data.
Chi è esente: le microimprese di servizi
L’articolo 3, comma 3, esenta le microimprese che forniscono servizi dai requisiti di accessibilità dei servizi. La microimpresa è definita all’articolo 2: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Basta quindi che sia sotto soglia uno dei due valori economici, non tutti e due.
Due precisazioni che conviene tenere a mente:
- l’esenzione riguarda i servizi: se vendi prodotti coperti dal decreto (per esempio terminali di pagamento self-service) valgono altre regole, che non tratto qui;
- non è un’esenzione dal buon senso. Un sito costruito per essere usato da chi ha una disabilità, da un anziano o da chi naviga con il sole sullo schermo e una mano occupata funziona meglio per tutti.
Le sanzioni
L’articolo 24 prevede per chi contravviene ai requisiti una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro, tenendo conto dell’entità della non conformità, del numero di unità di prodotti o servizi non conformi e del numero di utenti coinvolti. Chi non ottempera a quanto disposto dall’autorità di vigilanza rischia una sanzione da 2.500 a 30.000 euro. Non c’è una “multa fissa”: l’importo dipende dalla gravità e dalla diffusione del problema.
Il 2030 non è una proroga generale
Il 28 giugno 2030 compare nell’articolo 25, ma riguarda casi precisi: i fornitori di servizi possono continuare a usare fino a quella data i prodotti che usavano legittimamente prima del 28 giugno 2025 per fornire servizi analoghi, e i contratti di servizi conclusi prima di quella data possono restare invariati fino alla scadenza, per non più di cinque anni. Non vuol dire che un e-commerce esistente abbia tempo fino al 2030 per adeguare il sito: per un servizio nuovo o rifatto vale il 28 giugno 2025. Se il tuo caso rientra in una di queste eccezioni lo si valuta sul testo, con un legale.
“Accessibile” in pratica: WCAG ed EN 301 549
Il decreto non nomina le WCAG: fissa requisiti nell’allegato I (per i servizi, sezioni III e IV). La norma europea sull’accessibilità di prodotti e servizi ICT è la EN 301 549; nella versione V3.2.1 (marzo 2021) il capitolo 9, dedicato ai contenuti web, stabilisce che la conformità alle WCAG 2.1 livello AA equivale alla conformità ai relativi punti della norma. Le WCAG 2.2 sono più recenti: puntare a quelle va oltre il minimo, e di solito costa poco in più se lo decidi all’inizio.
In concreto, il livello AA richiede almeno questi interventi:
- Testo alternativo per le immagini. Una descrizione che trasmetta il contenuto, non il nome del file; per le immagini decorative l’attributo
altvuoto. - Contrasto sufficiente. 4,5:1 tra testo e sfondo per il corpo del testo, 3:1 per i testi grandi.
- Navigazione da tastiera. Menu, form, slider e finestre raggiungibili e attivabili senza mouse, con focus visibile.
- Sottotitoli e trascrizioni per i contenuti video e audio.
- Struttura semantica. Titoli in ordine logico, etichette esplicite per i campi dei form, aree principali della pagina identificabili.
Un widget che aggiunge un pulsante senza correggere il codice sottostante non risolve il problema: per me è un complemento, non una soluzione.
Accessibilità e SEO: stesse buone pratiche, nessuna scorciatoia
Alcune cose coincidono: testi alternativi, titoli in ordine, etichette dei form. Ma non vendere l’accessibilità come trucco per salire su Google: non l’ho verificata come fattore di posizionamento e non è per questo che conviene farla. Conviene perché si può acquistare, prenotare o contattarti senza barriere. Se vuoi capire come si lega al resto, c’è l’audit SEO tecnico e la pagina sulla realizzazione di siti web.
Il mio sito: cosa ho misurato il 21 ottobre 2026
Ho eseguito Lighthouse (lo strumento di Chrome, sezione Accessibility) sul mio sito. Prima delle correzioni la home faceva 93, la pagina di un articolo del blog 96 e la pagina del chatbot WhatsApp 92. Dopo le correzioni tutte e tre fanno 100, come la pagina dei servizi per siti web.
Cosa non andava e cosa ho cambiato:
- Grigi dei testi piccoli troppo chiari sullo sfondo scuro (contrasto 4,26:1 contro i 4,5:1 richiesti): li ho schiariti, ora superano 6:1.
- Testo con il colore primario (blu) su sfondo scuro a 3,05:1: su sfondo scuro uso ora una tinta più chiara.
- Link all’informativa privacy riconoscibili solo dal colore: ora sono sottolineati e con un colore a contrasto alto.
- Pulsante WhatsApp negli articoli del blog: il testo veniva reso blu su verde a 3,2:1; ora è scuro su verde.
- Pulsante di invio nella demo dell’assistente: bianco su verde a 3,0:1; ora il verde è più scuro (oltre 5:1). I link che avevo appena aggiunto dentro un paragrafo di quella pagina erano distinguibili solo dal colore: ora sono sottolineati.
Un errore mio, per essere onesto: il primo ritocco ai grigi ha peggiorato le zone a sfondo chiaro (guide e articoli), dove il grigio più chiaro non bastava più. L’ho visto rimisurando: la pagina servizi era scesa a 96 proprio per quel motivo. L’ho corretto lo stesso giorno limitando la modifica alle zone scure. Sulla pagina di un articolo, invece, il problema era un altro e già c’era: il pulsante WhatsApp con testo blu su verde.
I limiti: Lighthouse è un controllo automatico e copre solo una parte dei criteri. Oggi non ho fatto prove con uno screen reader (NVDA, VoiceOver) né una verifica manuale completa della tastiera: sono il passo che manca prima di dire che il sito è conforme. Un 100 su Lighthouse non è una certificazione.
Da dove partire con il tuo sito
- Controlla se il tuo caso rientra in uno dei servizi dell’articolo 1, comma 3 e se sei una microimpresa (articolo 2).
- Fai un primo controllo automatico: WAVE, Lighthouse in Chrome DevTools o l’estensione axe DevTools. Servono a trovare gli errori più evidenti, non a dimostrare la conformità.
- Correggi prima le pagine con più traffico e i percorsi che portano a un acquisto o a un contatto: form, carrello, pagamento.
- Prova a usare il sito solo con la tastiera e, se puoi, con uno screen reader.
- Scrivi in fondo al sito un contatto per segnalare problemi di accessibilità.
Se vuoi che guardi il tuo sito, trovi la consulenza digitale oppure scrivimi dai contatti.
Domande frequenti su EAA e accessibilità
Che cosa prevede l’EAA per i siti web aziendali?
Il d.lgs. 82/2022 impone requisiti di accessibilità ai servizi elencati all’articolo 1, comma 3, tra cui i servizi di commercio elettronico e i servizi bancari per consumatori. Il decreto non cita le WCAG: i requisiti sono nell’allegato I. La norma europea EN 301 549, nella versione V3.2.1, riconosce la conformità alle WCAG 2.1 livello AA come equivalente ai suoi punti sul web.
Quali imprese sono esentate?
Le microimprese che forniscono servizi (articolo 3, comma 3): meno di 10 persone e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (articolo 2). Tutte le altre imprese che offrono servizi coperti devono adeguarsi.
Da quando vale?
Dal 28 giugno 2025 (articolo 25). Il 28 giugno 2030 riguarda solo i prodotti già usati legittimamente per fornire servizi analoghi e i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025, per non più di cinque anni: non è una proroga generale per i siti.
Quali rischi comporta la non conformità?
Una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro (articolo 24), calibrata su gravità e numero di utenti coinvolti, e da 2.500 a 30.000 euro se non si ottempera a quanto disposto dall’autorità di vigilanza. Ci sono poi i danni di reputazione e le persone che non riescono a comprare da te.
Il mio sito vetrina è coperto dall’EAA?
Se non vendi online e non rientri nelle altre categorie dell’articolo 1, comma 3, il sito non è tra i servizi elencati. Controlla comunque se altre norme ti riguardano (pubblica amministrazione, grandi imprese private con la legge 4/2004) e valuta l’accessibilità come qualità del sito.
Fonti
Controllate il 21 ottobre 2026:
- Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 su Normattiva (testo aggiornato al 30 dicembre 2025): articoli 1, 2, 3, 24 e 25.
- Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act).
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, articolo 3, comma 1-bis.
- ETSI EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), capitolo 9.
- WCAG 2.1, W3C.
Aggiornato il 21 ottobre 2026: ho riletto il decreto, corretto la definizione di microimpresa, il significato del 28 giugno 2030 e l’importo delle sanzioni (da 5.000 a 40.000 euro), tolto dati e aneddoti che non ho potuto verificare e aggiunto le misure sul mio sito.
